Intervento della Dr.ssa Rossella Campigotto al IV Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica (Roma, Novembre 2019)
Abstract
Nel corso dell’estate del 2019 si è aperta un’indagine denominata “Angeli e demoni”. Era stato, infatti, evidenziato un aumento di segnalazioni di abusi sessuali su minori ad opera del Servizio Sociale dei Comuni della Val D’Enza a cui seguiva l’allontanamento dei bambini dalle rispettive famiglie. L’indagine vuole far luce sulla questione poiché si suppone che i bambini siano stati indotti dagli psicoterapeuti ad accusare genitori, parenti e amici di famiglia di aver abusato di loro. Tali violenze sono risultate poi almeno in parte false e comunque spesso non dimostrabili da un punto di vista scientifico, ma sono finite in relazioni a volte non fedeli alla realtà secondo gli inquirenti. Quello che emerge da questi fatti sono procedure di audizione dei minori condotte in modo scorretto anche attraverso l’utilizzo di domande suggestive e di strategie volte a far ammettere al minore ciò che nella realtà non era avvenuto e cioè un abuso sessuale.
La Carta di Noto IV ed altri protocolli come, per esempio quello di Venezia, sono state ancore scientifiche a cui consulenti, tecnici e assistenti sociali hanno fatto riferimento. In particolar modo questi documenti hanno preso in esame le modalità da utilizzare per ascoltare i bambini e come far emergere i ricordi in loro senza influenzarli. La maggior parte dei consulenti però non utilizza questi documenti che vogliono fornire suggerimenti e linee guida.
Intendo qui in particolar modo analizzare e portare l’attenzione sulla Carta di Noto IV e fare un confronto fra questo documento e la “Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale” del 2015 approvata dall’Assemblea Nazionale dei soci del CISMAI. Mi soffermerò soprattutto nel mostrare punti di forza e di debolezza dei due documenti. In particolar modo che la Carta di Noto IV ha un taglio decisamente operativo e che “si pone lo scopo di garantire l’attendibilità degli accertamenti effettuati da parte dei tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando protezione psicologica al minore, tutela dei suoi diritti di relazione, nel rispetto dei principi della nostra Costituzione sul giusto processo ed il diritto internazionale”.
Tali linee guida si rivolgono a tutte le figure che all’interno del procedimento abbiano a che fare con il minore.
Rispetto ad altre prassi questa carta certifica la supremazia della ricerca scientifica sul senso comune.
In conclusione, considerando la diversità dei documenti a disposizione degli esperti, ritengo opportuno che l’Ordine degli Psicologi intervenga con un tavolo di lavoro per meglio definire linee guida comuni al fine di evitare altri episodi similari alla questione emersa con l’indagine Angeli e demoni.
La Procura di Reggio Emilia fa partire a fine giugno del 2018 l’inchiesta “Angeli e demoni”. Ventisette sono gli indagati e sedici le misure di custodia cautelare disposte fra esponenti politici, dottori, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti. La pm Valentina Salvi si era accorta del numero insolitamente alto di affidi nella provincia emiliana. Scopo dell’inchiesta è verificare il fatto che alcuni bimbi venivano, senza solide motivazioni, dati in affidamento e sottoposti a psicoterapie costosissime da esperti del centro “Hansel e Gretel” di Torino.
L’allontanamento dei bambini dalla propria casa è regolamentato in Italia da una serie di leggi che riporto di seguito:
- L’articolo 33 del Codice Civile recita “Quando la condotta di uno o entrambi i genitori […] appare comunque pregiudizievole al figlio” il Giudice può in base alla situazione disporre l’allontanamento del minore dalla residenza familiare;
- L’art. 315 bis del Codice Civile dice che “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, […] di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”;
- L’art. 403 c.c. dice che “Quando il minore si trova in una grave condizione di pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità[…] lo colloca in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”;
- L’art 8 del Protocollo della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York sostiene che ci debba essere la coesistenza fra misure di protezione dei diritti e degli interessi dei minori vittime e l’accertamento dei reati ad ogni livello della procedura penale”.
Per quanto concerne la diagnosi psicoforense ad oggi vi sono degli aspetti critici. Nello specifico, sia in situazioni di affidamento in caso di separazione e divorzio, sia in materia di abusi sessuali all’interno della famiglia, le diagnosi peritali avvengono molto spesso a seguito di una sorta di trattamento a sostegno del minore e dallo stesso psicoterapeuta del bambino o della famiglia.
Tutto questo è sconsigliato in molti protocolli scientifici tra cui:
1) La Carta di Noto IV redatta il 14 ottobre del 2017 il cui scopo è “garantire l’attendibilità degli accertamenti effettuati da parte dei tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando protezione psicologica al minore, tutela dei suoi diritti di relazione, nel rispetto dei principi della nostra Costituzione sul giusto processo ed il diritto internazionale”;
2) Le Linee Guida Nazionali per l’ascolto del minore testimone del 2014 il cui scopo è limitare i danni di errati metodi di intervista con minori (domande suggestive, induttive, incalzanti, l’audizione ripetuta del minore nel tempo o a eccessiva distanza dai fatti,…);
3) Il Protocollo di Venezia del 2007 che fornisce indicazioni e linee guida in tema di abusi collettivi e che fa propri i principi già enunciati nella Carta di Noto;
4) Il Protocollo di Milano del 2012 che si prefigge lo scopo di tutelare i figli nell’ambito delle separazioni genitoriali e fornisce una serie di linee guida per la tutela psicofisica dei minori secondo quanto disposto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli.
Il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia (CISMAI), associazione di cui fanno parte centri di tutela del bambino, strutture pubbliche e private, ha approvato nel 2015 il documento “Dichiarazione di Consenso in tema di abuso sessuale”. In tale documento si insiste sulla frequenza del fenomeno (la dicitura “fenomeno frequente” riferita agli abusi sessuali sui minori compare almeno 5 volte all’interno del documento). La Dichiarazione appare sganciata da aspetti di operatività ben definiti e le procedure cui si fa riferimento non vengono sufficientemente specificate (si dice per esempio di:” adottare rigorose procedure valutative”, ma a quali ci si riferisce?). Il documento presenta comunque spunti positivi per il lavoro degli esperti. Il punto critico è dovuto al fatto che il documento può dar vita al fenomeno della profezia che si auto-avvera. In sostanza “chi cerca trova”. Si vengono quindi a delineare i seguenti passaggi nel lavoro peritale:
1) Il fenomeno è molto diffuso e nascosto;
2) L’esperto lo cerca anche di fronte ad indizi equivoci e labili;
3) Lo si trova, e così si dà forza alla premessa relativa al fatto che gli abusi siano frequenti.
Utilizzando queste linee guida cioè l’esperto è più predisposto, anche se molto competente e bravo, a vedere abusi dove vi sono sottili indizi. E’ predisposto cioè a considerare come prima ipotesi di lavoro che l’abuso sia un fenomeno frequente e è di conseguenza maggiormente portato a non mettere in discussione questa ipotesi. Si sono venute a creare quindi due scuole di pensiero fra gli esperti che si occupano di questo settore: i pratici e gli accademici.I pratici sono coloro che fanno parte dei centri di tutela del bambino; gli accademici sono coloro che fanno parte delle università (ma ne fa parte anche qualche libero professionista) che sostengono il valore della scientificità e delle ricerche al di sopra del senso comune.
Quest’ultima scuola di pensiero abbraccia la Carta di Noto redatta per rispondere ad esigenze degli esperti del settore e di conseguenza le sue linee guida si estendono a tutti gli operatori che entrano a contatto col minore. La sua caratteristica è infatti un’operatività spiccata che tiene conto però del sapere scientifico e della letteratura scientifica internazionale. Le accuse mosse al gruppo degli “accademici” sono sostanzialmente due: l’essere negazionisti nei confronti degli abusi sessuali sui minori e di operare suggestioni negative sui bambini attraverso metodi di ascolto troppo “neutrali”. Per quanto concerne la letteratura scientifica in materia, in Google Scholar si possono trovare ben 141.000 pubblicazioni riguardanti il tema delle domande ai minori vittime di abusi e ben 23.400 lavori sulla suggestionabilità dei bambini. La Carta di Noto IV è uno strumento inoltre autoregolativo che prende la forma di raccomandazioni e incentivi.
Può essere definita anche una Soft-Law (Magro, 2014) per la sua informale obbligatorietà. Essa infatti non
vincola il professionista, ma la non vincolatività non impedisce effetti di carattere giuridico per quest’ultimo.
La Carta di Noto IV si caratterizza anche il suo essere “work in progress” cioè si basa sulle scoperte della scienza e quindi viene costantemente aggiornata. Di seguito riporto alcune linee guida estremamente operative che ne fanno parte: gli esperti devono avere specifiche competenze, il minore va sentito in contraddittorio il prima possibile, bisogna utilizzare cautela nel valutare audizioni ripetute o fatte a distanza temporale, è necessaria l’assistenza psicologica dopo l’incidente probatorio ed avere figure diverse nei diversi passaggi giurisdizionali, le procedure di intervista devono adeguarsi al livello di sviluppo cognitivo-emotivo del bambino, è importante la serenità del minore in audizione (quindi è necessario fare attenzione alla durata del colloquio, all’età del minore, …..). Si ribadisce l’importanza sotto ai 12 anni di verificare l’idoneità a testimoniare (prima dell’audizione), di utilizzare metodologie evidence-based (ripetibilità e accuratezza) riconosciute dalla scienza. Vi si afferma che non esistono indicatori specifici di vittimizzazione e che è
necessario fare attenzione ad alcune situazioni (per esempio alla fase di separazione dei genitori dove è più probabile incorrere nell’errore di vedere abusi dove non ci sono). Si sottolinea inoltre la necessità di non utilizzare test proiettivi e disegni per trarre conclusioni sulla veridicità dei fatti e che il gioco e il disegno possono essere sfruttati per esempio per favorire la comunicazione col minore. In totale la Carta di Noto è fatta di 21 linee guida operative.
Un altro elemento critico relativo agli psicologi che si occupano di perizie in materia di abusi sui minori è la formazione. Molto spesso esse è in psicologia clinica e non in psicologia forense. I due ambiti hanno scopi diversi. L’ambito clinico si caratterizza per l’alleanza terapeutica che aiuta in un lavoro di cura. Il clinico è portato a considerare tutto ciò che viene detto dal paziente come “vero”. Non può essere così in ambito peritale/consulenziale. Con la scusante della “credibilità clinica” infatti spesso i consulenti si esprimono in attendibilità di quanto emerso nell’ascolto del minore. Ma l’attendibilità spetta solo ai magistrati.
Il 15 marzo 2019 è stato siglato un Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi per armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici. In questo documento all’art. 3 viene approfondito il tema delle competenze degli psicologi. Vi si dice che i Comitati circondariali devono valutare la “speciale competenza” che non si esaurisce nel solo possesso del titolo abilitativo alla professione di psicologo, ma si esprime attraverso la sua concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina in base a quanto emerge dal curriculum formativo e/o scientifico e dall’esperienza professionale del singolo esperto. L’accordo si è prefissato di stabilire elementi di valutazione della speciale competenza affinchè sia favorita l’attività dei singoli Comitati circondariali. Gli elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari. Tra i primari rientra: l’iscrizione all’Albo, l’esercizio della professione per un periodo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione alla professione oppure di 5 anni dal conseguimento del titolo di
specializzazione e l’assenza negli ultimi 3 anni di sospensione disciplinare. Fra gli elementi secondari vi sono: il possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza; il possesso di un curriculum adeguato indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera; il possesso di un curriculum scientifico indicante attività di ricerca e pubblicazioni oltre all’iscrizione a società scientifiche; l’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possano connotare l’elevata qualificazione del professionista; l’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione e l’eventuale possesso di un attestato certificante la conoscenza del processo telematico.
In conclusione ritengo necessario che gli Ordini degli Psicologi delle diverse regioni vigilino sull’attività degli esperti. Il codice deontologico degli psicologi italiani afferma infatti all’ art. 3 che “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico”. Inoltre l’art. 5 dice che: “Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate”. Auspico inoltre che non si spengano le telecamere sulla questione poiché molto può essere fatto per evitare futuri errori.
BIBLIOGRAFIA
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AA.VV., Linee Guida Psicoforensi, 2013, disponibili in formato pdf sul sito www.fondazionegulotta.org
AA.VV., Memorandum Patavino, disponibile in formato pdf sul sito www.fondazionegulotta.org
AA.VV., Protocollo di Venezia sugli abusi collettivi, 2007, disponibile in formato pdf sul sito
www.fondazionegulotta.org
AA.VV., Protocollo di Milano, 2012, disponibile in formato pdf sul sito www.fondazionegulotta.org
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